Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 20/02/2006 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo» |
§ 10.5.146 - L. 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
(G.U. 16 marzo 2006, n. 63)
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell'articolo 1 della
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell'articolo 3 della