Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 25/05/1981 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli [...] |
Art. 2. Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge [...] |
Art. 3. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977 |
Art. 4. All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno si provvede mediante [...] |
§ 10.5.53 - L. 25 maggio 1981, n. 280. [1]
Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.
(G.U. 6 giugno 1981, n. 154).
L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al
Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con
Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della
Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subìto l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.
All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del