| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali | 
| Capitolo: | 10.5 interventi specifici | 
| Data: | 23/05/1956 | 
| Numero: | 491 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 1 della legge 9 agosto 1951, n. 633, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. L'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, è sostituito dal seguente | 
| Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni | 
§ 10.5.1h - Legge 23 maggio 1956, n. 491.
Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante norme per l'assistenza ai liberati dal carcere.
(G.U. 9 giugno 1956, n. 140).
     L'art. 1 della 
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie".
     L'art. 2 della 
"La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti".
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con proprio decreto le occorrenti variazioni.