Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 05/01/1953 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione |
§ 10.5.1c - Legge 5 gennaio 1953, n. 29.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".
(G.U. 2 febbraio 1953, n. 26).
Il
Art. 7. E' sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.
Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali:
a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;
b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) due funzionari del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni".