Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 05/02/1958 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più [...] |
Art. 2. I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso. |
Art. 3. Il grano ceduto verrà dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perché i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza. |
Art. 4. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge. |
§ 10.5.16 - L. 5 febbraio 1958, n. 28.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.
(G.U. 21 febbraio 1958, n. 45).
Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.
Il grano ceduto verrà dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perché i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.