Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 15/03/1986 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. unico. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui [...] |
§ 10.3.39 - Legge 15 marzo 1986, n. 69.
Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.
(G.U. 24 marzo 1986, n. 69)
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 della
A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel precedente comma ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della
La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente nonchè da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.